Al primo quesito può essere data risposta affermativa. Nel parere deliberato nella seduta del 27 maggio 2022 su quesito del COA di Catania e relativo al caso – solo parzialmente analogo – in cui a seguito di morte di uno dei componenti del locale CDD si sarebbe dovuto far luogo allo scorrimento, come primo dei non eletti, di un candidato che non aveva riportato alcun voto, il CNF ha affermato che:
Nel caso di cui al quesito, non vi sono – in senso stretto – non eletti tra i quali selezionare il subentrante. I candidati che non hanno riportato voti, infatti, non hanno raggiunto la soglia minima di consenso che avrebbe permesso loro di concorrere – seppur in astratto – all’elezione (ad esempio, mediante scorrimento in lista, o in caso di rinuncia di uno o più eletti o ancora, come nel caso che ci occupa, subingresso a seguito di morte del consigliere). Si tratta, cioè, di candidati che non hanno incontrato, nemmeno in forma minima, il consenso degli elettori e, pertanto, non possono concorrere nemmeno in via eventuale, successiva e mediata, all’elezione.
Si versa pertanto, in una chiara ipotesi di impossibilità di ricorso al subingresso, la quale appare contemplata dall’articolo 13, comma 1 del Regolamento. Nell’impossibilità di procedere al subingresso, e in assenza di specifiche previsioni al riguardo, la soluzione non potrà che essere quella di procedere a elezioni suppletive.
Nel caso di cui al quesito del COA di Lagonegro, parimenti si versa in una ipotesi di impossibilità di integrazione del collegio mediante i criteri ordinari che, per l’appunto, prevedono una ipotesi di scorrimento/subingresso dei primi dei non eletti. Parimenti deve ritenersi, pertanto, che l’unico modo per integrare il collegio sia quello di far luogo in via sussidiaria ad una elezione suppletiva da parte del COA che – ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Regolamento – sarebbe stato chiamato ad integrare la composizione del CDD mediante l’indicazione del primo dei non eletti.
Atteso che la natura di tale elezione è, in tal caso, più propriamente quella di una elezione integrativa volta a garantire il perfezionamento della composizione del collegio in attuazione del principio recato dall’articolo 5, comma 4 del Regolamento, si ritiene – in risposta al secondo quesito – che essa possa svolgersi prima della proclamazione degli eletti, non appena si abbia piena contezza dell’impossibilità di applicare la richiamata disposizione regolamentare.
Consiglio nazionale forense, parere 28 ottobre 2022, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 28 Ottobre 2022- Consiglio territoriale: COA Lagonegro, delibera (quesito)
0 Comment