Possono richiamarsi, sul punto, i pareri nn. 27/2017, 5/2012 e 47/2003 a mente dei quali – e seppure in fattispecie solo parzialmente analoghe (trattavasi in particolare di partecipazione a onlus e consorzi) – l’assenza di finalità lucrativa rende compatibile con l’esercizio della professione forense la partecipazione (ed eventualmente l’assunzione di cariche) in contesti associativi.
Ad ogni buon conto, e a fortiori, si osservi che l’articolo 18, lettera c) della legge n. 247/12 prevede l’incompatibilità per il socio illimitatamente responsabile e per l’amministratore di società di persone, solo ove la finalità sociale consista nell’esercizio di attività di impresa commerciale.
Alla luce dei precedenti richiamati e della lettera della norma, deve ritenersi dunque che, nel caso di specie, l’incompatibilità non sussista.
Consiglio nazionale forense, parere n. 67 del 2 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 67 del 02 Novembre 2021- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera (quesito)
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