Il COA di Ivrea chiede di sapere se sussista incompatibilità con l’esercizio della professione forense per l’iscritto che assuma la carica di consigliere di amministrazione in società a responsabilità limitata composta unicamente da soggetti appartenenti alla medesima famiglia (compreso l’iscritto) con deleghe in ambito amministrativo e senza potere gestorio. Le deleghe riguarderebbero, in particolare: affari bancari, rapporti con le PP. AA., rappresentanza giudiziale della società e rappresentanza contrattuale.

Secondo il consolidato orientamento del CNF – tanto in sede giurisdizionale quanto in sede consultiva “L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdf in relazione alla previsione dell’art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l’avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense” (così, da ultimo, CNF, sent. n. 235/2022). Per una compiuta ricostruzione di tale orientamento e delle sue diverse fattispecie di applicazione, cfr. altresì il recente parere n. 51/2022 nonché i pareri n. 44/2022 e 45/2017.
Alla luce di tale orientamento, l’assunzione di poteri gestori è compatibile con l’esercizio della professione solo nel caso in cui la società non eserciti attività di natura commerciale. In tutti gli altri casi, l’assunzione di cariche sociali – ivi compresa quella di consigliere di amministrazione – è compatibile con l’esercizio della professione solo ove non comporti l’esercizio di poteri gestori.
Il quesito non precisa, invero, quale sia l’oggetto dell’attività della s.r.l. cui partecipa l’iscritto e tuttavia precisa che le deleghe attribuite all’iscritto non comporterebbero “poteri gestori”. Fermo restando il prudente apprezzamento del COA sull’effettiva natura dei poteri esercitati dall’iscritto in ambito societario (specie con riferimento agli “affari bancari” e alla “rappresentanza contrattuale”) dal quesito non emergono elementi sufficienti per affermare la sussistenza di una causa di incompatibilità.

Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 15 settembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 15 Settembre 2023
- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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