In particolare, chiede di sapere come procedere all’integrazione del CPO, ove in sede di elezione del medesimo non vengano presentate candidature in numero sufficiente ad assicurare la copertura di tutti i componenti del collegio.
Occorre premettere che – a mente dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 247/12 – la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del CPO è demandata a regolamento del consiglio dell’ordine. Il CNF, pertanto, si è limitato ad elaborare due schemi di regolamento, l’uno per l’elezione l’altro per il funzionamento dei CPO, rispetto ai quali i COA ben possono – nell’esercizio della propria autonomia, discostarsi, fatto salvo ovviamente il rispetto della legge e dei principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali.
Tanto premesso si ritiene che, alla luce dei principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali, al quesito debba rispondersi affermando che – in caso di mancata copertura dei seggi disponibili – possa farsi luogo ad elezioni suppletive, con le stesse modalità previste per la prima elezione. Si deve altresì osservare che nulla vieta al collegio di iniziare a svolgere le proprie attività, in quanto il numero di eletti – superiore alla maggioranza dei componenti – ne consente la valida costituzione.
Consiglio nazionale forense, parere n. 7 del 25 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 25 Giugno 2020- Consiglio territoriale: COA Isernia, delibera (quesito)
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