Il COA di Isernia chiede se nell’ipotesi dì cui all’art.75 del D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale l’istituto del gratuito patrocinio è applicabile “sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico” rientri anche la fattispecie dell’avvocato che, privo di reddito o con reddito compreso nei parametri di cui all’art. 76 del DPR medesimo, agisca in executivis per il recupero delle proprie spettanze affidando l’incarico ed altro legale, atteso che il soggetto istante è “in possesso dei requisiti tecnico-professionali per patrocinare in proprio in ambito civile, avendo egli stesso depositato di recente presso il COA diverse domande di ammissione al patrocinio per propri assistiti”. Chiede inoltre se, una volta esclusa la necessità di avvalersi della difesa tecnica ad opera di un altro legale, risulti pacifico per l’avvocato “non abbiente”, in ossequio all’art. 24 della Costituzione, accedere al gratuito patrocinio in proprio quale difensore di se stesso.

Il parere viene reso nei seguenti termini:
Per il recupero dei propri crediti personali (evidentemente nei confronti del cliente) l’avvocato può agire personalmente in giudizio (ai sensi dell’art. 13 della L. n. 247/12) o conferire mandato ad un collega. Questa seconda soluzione pare – in linea di principio – preferibile, al fine di evitare che egli si trovi coinvolto emotivamente nella vertenza nella doppia veste di parte e di avvocato.
Nell’ipotesi di difesa personale deve escludersi che l’Avvocato possa pretendere di essere ammesso al gratuito patrocinio, non essendo configurabile un contratto d’opera professionale con se stesso, stante l’immedesimazione tra l’avvocato e il cliente che dovrebbe a lui corrispondere il compenso.
Nell’ipotesi, invece, di conferimento dell’incarico ad un collega, potrebbe, in astratto, porsi il problema del gratuito patrocinio ove il cliente (nella specie avvocato) versi in condizioni economiche di non abbienza.
In tal caso, poiché l’ammissione al gratuito patrocinio è assicurata, senza eccezioni, a tutti, ove ne esistono i presupposti, al relativo beneficio potrà accedere anche l’avvocato “non abbiente” che abbia scelto di farsi assistere in giudizio da un collega.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 20 febbraio 2013, n. 18

Quesito n. 217, COA di Isernia

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 20 Febbraio 2013
- Consiglio territoriale: COA Isernia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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