Il parere viene reso nei seguenti termini:
Per il recupero dei propri crediti personali (evidentemente nei confronti del cliente) l’avvocato può agire personalmente in giudizio (ai sensi dell’art. 13 della L. n. 247/12) o conferire mandato ad un collega. Questa seconda soluzione pare – in linea di principio – preferibile, al fine di evitare che egli si trovi coinvolto emotivamente nella vertenza nella doppia veste di parte e di avvocato.
Nell’ipotesi di difesa personale deve escludersi che l’Avvocato possa pretendere di essere ammesso al gratuito patrocinio, non essendo configurabile un contratto d’opera professionale con se stesso, stante l’immedesimazione tra l’avvocato e il cliente che dovrebbe a lui corrispondere il compenso.
Nell’ipotesi, invece, di conferimento dell’incarico ad un collega, potrebbe, in astratto, porsi il problema del gratuito patrocinio ove il cliente (nella specie avvocato) versi in condizioni economiche di non abbienza.
In tal caso, poiché l’ammissione al gratuito patrocinio è assicurata, senza eccezioni, a tutti, ove ne esistono i presupposti, al relativo beneficio potrà accedere anche l’avvocato “non abbiente” che abbia scelto di farsi assistere in giudizio da un collega.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 20 febbraio 2013, n. 18
Quesito n. 217, COA di Isernia
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 20 Febbraio 2013- Consiglio territoriale: COA Isernia, delibera (quesito)
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