In via preliminare va detto che non vi sono, nemmeno in via informale, direttive emanate dal CNF relativamente alle modalità e termini di espletamento dell’attività di espressione di parere di congruità, ciò in quanto l’attività di cui all’art. 29, comma I, lett. L), ha natura esclusivamente amministrativa svolta dall’Ente Pubblico non economico (COA). Orbene proprio in ragione della richiamata natura di Ente Pubblico non economico, nell’espletamento dell’attività amministrativa deve trovare applicazione la legge n. 241/90, ed, in particolare, la normativa relativa ai procedimenti amministrativi, nonché, ancora più specificamente, l’art. 7 in virtù del quale l’avvio del procedimento deve essere comunicato a tutti i soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché a tutti quei soggetti che in virtù di norma specifica abbiano il diritto di intervenire nel procedimento amministrativo (in tal senso, questa Commissione si è già espressa con il proprio parere n. 2 del 16 gennaio 2013). Non vi è dubbio, quindi, che poiché il cliente assume la veste di soggetto nei confronti del quale il parere di congruità espresso dal COA è destinato a produrre effetti, questi debba essere avvisato dell’avvio del procedimento, facendo così sorgere in capo a lui anche tutti i diritti specificamente previsti dalla normativa richiamata (invio di deduzioni, accesso agli atti, osservazioni alla richiesta, ecc.).
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 101
Quesito n. 308, COA di Isernia
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 101 del 25 Settembre 2013- Consiglio territoriale: COA Isernia, delibera (quesito)
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