Il COA di Grosseto chiede di sapere se possa ritenersi compatibile con l’esercizio della professione forense lo svolgimento dell’attività di istruttore sportivo retribuito da associazione sportiva, senza vincolo di subordinazione.

A mente dell’articolo 18, lett. a) della legge n. 247/12, l’esercizio della professione forense è incompatibile con lo svolgimento di “attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale”. Dal quesito – che si limita ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – non si evince se l’attività di istruttore sportivo (equiparabile ad attività di lavoro autonomo) sia svolta occasionalmente o meno. Su tale aspetto sarebbe indubbiamente necessaria attenta verifica, nell’esercizio delle valutazioni discrezionali attribuite all’esclusiva competenza del COA. Ove invece, ad avviso del COA competente e alla luce del caso concreto, si ritenesse che l’attività di istruttore sportivo sia assimilabile ad attività di carattere “culturale”, l’incompatibilità potrebbe essere esclusa pure in difetto della occasionalità delle prestazioni.

Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 20 aprile 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 23 del 20 Aprile 2022
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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