Il COA di Gorizia, valutata la poca chiarezza dei criteri di determinazione del compenso in tema di udienza di convalida di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, chiede al CNF di chiarire se l’attività difensiva svolta in sede di udienza di convalida comprenda anche l’attività che il difensore svolge qualora sia richiesta l’applicazione di una misura cautelare e dunque se in tal caso non si applichi anche il parametro relativo alle cautelari personali.

Come noto, il Capo III del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche contiene le disposizioni concernenti l’attività penale e, in particolare, all’art. 12 sono regolati i parametri generali per la determinazione dei compensi.
Tale disposizione, in effetti, nulla dice in tema di udienza di convalida né di applicazione della misura cautelare: ai commi 3 bis e 3 ter sono invece disciplinati i compensi in materie più specifiche come, ad esempio, le investigazioni difensive e l’attività davanti al Tribunale per i minorenni.
Per poter rispondere al quesito è quindi necessario fare riferimento non solo e non tanto al citato art. 12 D.M. e alla tabella n. 15 allegata, quanto piuttosto all’art. 2 D.M. non foss’altro perché quest’ultimo prevede che il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.
Si tratta di una disposizione generale, il cui valore riguarda tutte le attività e quindi, senza dubbio alcuno, anche quella penale.
Il giudizio di convalida, regolato dall’art. 391 c.p.p., è caratterizzato da una complessa attività difensiva che può riassumersi nelle seguenti specificazioni:

  1. il difensore conosce la contestazione del proprio assistito in occasione dell’udienza e, conseguentemente, ha la possibilità di visionare il fascicolo del P.M. e dialogare approfonditamente con il proprio assistito soltanto in tale occasione;
  2. dalla lettura del fascicolo e sempre in udienza di convalida, il difensore deve valutare la legittimità dell’arresto o del fermo;
  3. laddove fosse richiesta l’applicazione di una misura cautelare personale, sarà compito del difensore valutare sempre in sede di udienza di convalida le esigenze cautelari evidenziate dal P.M.

Ne consegue che nel caso in cui vi sia richiesta di misura cautelare il difensore dovrà valutare non soltanto il passato, ovverosia l’attività espletata dalla P.G. e dal P.M. in sede di arresto, ma anche compiere una valutazione prognostica sul futuro, ovverosia sulla sussistenza di quei requisiti indicati dalla pubblica accusa per giustificare l’applicazione della misura medesima.
Nessuno può dubitare, e tanto meno confutare, che si sia in presenza di una attività del difensore particolarmente complessa e se è vero che è espletata in un’unica udienza è altresì vero che il giudizio di convalida può comportare difese per così dire duplici, in quanto finalizzate, in un caso, a far dichiarare illegittimo l’arresto e, nell’altro, insussistente la ragione cautelare.
Parrebbe pertanto ragionevole ritenere che nel caso di cui trattasi il difensore possa applicare, limitatamente alla fase di studio della controversia, l’importo previsto dal parametro per il giudizio di convalida e per quello cautelare personale: non paiono invece dovuti, con riferimento proprio agli aspetti cautelari i compensi previsti per la fase introduttiva e decisionale del giudizio cautelare, poiché a ben vedere non si tratta di un giudizio vero e proprio, ma, nel caso di specie, solo di attività difensive per una richiesta comunque collegabile agli elementi del diverso giudizio di convalida.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 27 marzo 2025

    Classificazione

    - Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 27 Marzo 2025
    - Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera (quesito)
    Prassi: pareri CNF

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