Entrambi i quesiti pongono la questione della necessità che, nei casi di cui al comma 8 dell’articolo 41 della legge n. 247/12, il secondo avvocato – presso il quale il praticante svolga la pratica “previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell’ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa” – sia iscritto nel medesimo Albo del dominus.
La disposizione richiamata, nel prevedere la possibilità per il praticante di svolgere la pratica presso un ulteriore avvocato, nulla prevede in merito alla necessità che quest’ultimo sia iscritto nel medesimo Albo del primo. Pertanto, in assenza di esplicita previsione normativa, nulla osta a che il praticante integri la pratica presso altro avvocato ulteriore rispetto al dominus, indipendentemente dall’Albo di iscrizione.
Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 11 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 11 Dicembre 2023- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera (quesito)
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