Il COA di Genova, rilevato come siano operanti “due diverse tipologie di tirocinio presso gli uffici giudiziari”; richiamati il D.L. n. 58/16 e l’art. 73 del D.L. n. 69/13; chiede se il praticante: a) dopo i primi sei mesi di pratica presso un avvocato a norma dell’art. 41 L.247/12, possa ottenere un certificato attestante la avvenuta “pratica parziale”; b) se, cancellatosi dal registro dei praticanti per svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari a norma dell’art. 73 D.L. n. 69/13, possa ottenere, all’esito positivo del tirocinio, il certificato di compiuta pratica.

La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene opportuno far precedere la propria opinione, da un breve richiamo delle norme che regolano il tirocinio e le sue modalità di svolgimento:
art. 41 co. 5 L.247/12: “Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi”; le disposizioni successive ed i decreti sopra richiamati, propongono ed offrono al tirocinante diverse modalità per lo svolgimento del tirocinio ma, ai fini del rilascio del “certificato” di cui all’art. 45 L. 247/12, il principio della continuità della formazione, non subisce deroghe od eccezioni (tanto che anche l’interruzione non può avere una durata superiore a sei mesi, a meno che non si sia in presenza di un “giustificato motivo”).
art. 41 co. 2 L. 247/12: l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, è condizione per lo svolgimento del tirocinio.
art. 2 D.M. n. 58/16: per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario, “il praticante deve, al momento della domanda, essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati”.
art. 73 D.L. n. 69/13 (convertito nella L. n. 98/13): la norma non è espressamente dedicata al tirocinio forense ma si limita a precisare, fra le altre, che:
i) “qualora” gli stagisti risultino iscritti anche alla pratica forense, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i Consigli dell’Ordine (co. 5 bis);
ii) lo stage può essere svolto contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato (co. 10);
iii) per l’accesso alla professione di avvocato, l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno.
Richiamate sinteticamente le disposizioni che si reputano applicabili alla fattispecie, pare di poter affermare che:
1) il tirocinio di cui al D.M. 58/16 impone l’iscrizione nel registro dei praticanti e quindi non sussistono dubbi interpretativi in ordine alla necessaria continuità della iscrizione;
2) il “tirocinio formativo” presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 D.L. 69/13 può essere svolto o meno in concomitanza con la pratica forense o meno;
La continuità della pratica è un elemento essenziale e qualificante del tirocinio forense, indipendentemente dalle modalità scelte per il suo svolgimento e la cancellazione dal registro è incompatibile con qualsiasi forma attuativa del tirocinio forense.
Ne conseguono – in relazione alle diverse fattispecie di tirocinio presso gli uffici giudiziari, le seguenti ipotesi:
a) per il caso di tirocinio ex art. 37 D.L. n. 98/11, il DM 58/16 richiede la costanza di iscrizione nel registro per tutta la durata del tirocinio trattandosi, in quel caso, di modalità alternativa di svolgimento del tirocinio medesimo.
b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell’art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno), e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio.
In nessun caso potrà essere rilasciato un certificato di compiuta pratica parziale, ma solo – eventualmente – un documento attestante il positivo svolgimento del semestre. Resta fermo che la cancellazione dal registro, così come l’eventuale interruzione ultrasemestrale del medesimo senza giustificato motivo pongono nel nulla gli effetti del periodo di tirocinio già svolto.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 marzo 2018, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 21 Marzo 2018
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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