Il COA di Genova formula quesito in merito alla possibilità, per l’Avvocato integrato nell’Albo ordinario a seguito del periodo di iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, di computare detto periodo ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario.

La Commissione non vede ragioni per discostarsi dal proprio costante orientamento (cfr. da ultimo il parere n. 42/2013, richiamato dallo stesso rimettente).
Infatti, l’iscrizione all’albo speciale degli Avvocati stabiliti è finalizzata ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di una intesa con un avvocato iscritto nell’Albo.
Tale attività è, a sua volta, funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento ai sensi dell’anzidetto D. Lgs. n. 96/2001. Tale forma di esercizio della professione non è in alcun modo assimilabile a quella conseguente al superamento dell’esame di abilitazione da avvocato.
Si ritiene, quindi, che l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non sia cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario a seguito di “integrazione”, proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario).

Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 16 marzo 2016, n. 27

Quesito n. 79, COA di Genova

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 27 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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