Ferma restando la necessità di valutare in concreto l’effettiva incidenza dell’incarico sulla tenuta delle norme in materia di conflitto di interessi, si rileva che – in astratto – le ragioni e le esigenze che il parere n. 30/2017 pone alla base del richiamo alle norme in materia di conflitto di interesse – e segnatamente “la potenziale interferenza tra attività professionale e incarico (non professionale) di Garante, qualora entrambe abbiano ad essere svolte dalla medesima persona nei medesimi contesti e luoghi” – ben possono riferirsi anche agli incarichi in essere al momento della nomina.
Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 20 Dicembre 2022- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
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