Il COA di Genova formula il seguente quesito: “se gli Avvocati che ricoprono cariche nell’ambito dei Municipi possano usufruire dell’esenzione, anche parziale, dall’espletamento della formazione continua, sia relativamente alle materie ordinarie sia a quelle obbligatorie”.

L’articolo 15 del regolamento CNF n. 6/2014 disciplina – in via tassativa – le cause di esenzione ed esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo, ivi prevedendo al comma 1, per quel che qui rileva, gli avvocati “sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato” e “i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo”.
Per organi con funzioni legislative devono intendersi – come ovvio – esclusivamente le Camere e i Consigli regionali.
Il quesito non specifica il tipo di cariche ricoperte nell’ambito del Municipio ma, in ogni caso, la tipologia di ente – subcomunale e pertanto privo di funzioni legislative – e le relative cariche (elettive o meno) ricoperte nel suo ambito non sono attinte dalle fattispecie di cui al richiamato articolo 15. Se ne deve dedurre che l’avvocato che ricopra cariche nell’ambito di un Municipio non sia per tale motivo esonerato dall’assolvimento dell’obbligo formativo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 45 del 25 settembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 45 del 25 Settembre 2023
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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