La risposta è resa nei termini seguenti.
L’articolo 24, comma 1, del codice deontologico, dispone che “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale”.
Bene protetto dalla norma è pertanto, per quel che rileva nella specie, l’interesse del cliente o della parte assistita. Nel caso di specie, per come prospettato nel quesito, non sembrerebbe che, in astratto, l’esistenza di una controversia personale tra l’avvocato e la controparte possa pregiudicare gli interessi del cliente. Resta evidentemente ferma ogni ulteriore valutazione, che esula dalla risposta al quesito, sui profili di mera opportunità. La risposta al quesito determina l’assorbimento dell’ulteriore richiesta relativa all’effetto scriminante del consenso del cliente (su cui v. comunque, ex multis, CNF, sent. n. 174/2022).
Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 5
– codice: art. 40
Risultati della ricerca: 5
La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 60 del 18 Giugno 2020
Illecito procurare droga ai propri praticanti
CDD di Bologna (pres. Bozzi Francesca, rel. Bonatti Alberto), decisione n. 10 del 20 Febbraio 2020
Illecito fare da testimone alla celebrazione di un matrimonio simulato ai fini del permesso di soggiorno
CDD di Bologna (pres. Bozzi Francesca, rel. Bonatti Alberto), decisione n. 10 del 20 Febbraio 2020
L’inadempimento degli obblighi nei confronti del cliente
CDD di Bologna (pres. Spezia Franco, rel. Ricci Roberto), decisione n. 37 del 23 Giugno 2017
Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente
CDD di Bologna (pres. Gonelli Sergio, rel. Farolfi Francesco), decisione n. 9 del 14 Novembre 2016