Il regolamento n. 6/2014 non annovera la frequenza del dottorato di ricerca, in sé considerata, al fine dell’adempimento dell’obbligo formativo. Spetta piuttosto al COA, nell’esercizio della sua discrezionalità, valutare se lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito del dottorato di ricerca possa rientrare tra le “altre attività” formative contemplate dall’articolo 13 del Regolamento ovvero tra le attività di autoformazione contemplate dal medesimo articolo.
Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 19 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 19 Aprile 2024- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
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