Il COA di Genova chiede di sapere come possa l’avvocato che abbia ottenuto il titolo di specialista in diritto dei trasporti e della navigazione mantenere il titolo di specialista ove non siano disponibili corsi di formazione in tale materia.

La risposta al quesito risulta con chiarezza dal tenore dell’articolo 11 del Regolamento di cui al d.m. n. 144/2015, a mente del quale – in via alternativa rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 del medesimo regolamento – il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel settore di specializzazione, alle condizioni e con le modalità previste dalla medesima disposizione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 60 del 10 ottobre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 60 del 10 Ottobre 2025
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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