La risposta al quesito risulta con chiarezza dal tenore dell’articolo 11 del Regolamento di cui al d.m. n. 144/2015, a mente del quale – in via alternativa rispetto a quanto previsto dall’articolo 10 del medesimo regolamento – il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel settore di specializzazione, alle condizioni e con le modalità previste dalla medesima disposizione.
Consiglio nazionale forense, parere n. 60 del 10 ottobre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 60 del 10 Ottobre 2025- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
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