Il COA di Forlì Cesena formula un quesito chiedendo chiarimenti in merito all’iscrizione nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari di cui all’articolo 19 della legge n. 247/12.

In primo luogo, domanda di sapere se – ai fini dell’iscrizione nel predetto elenco – sia necessario disporre la cancellazione dall’Albo ordinario con contestuale nuova iscrizione nell’elenco oppure se sia più corretto effettuare un passaggio dall’Albo ordinario all’elenco speciale senza soluzione di continuità.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, i quali possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario.
Si tratta, in particolare, di una specifica deroga al regime dell’incompatibilità nella quale incorrerebbe – in astratto – l’iscritto all’albo ordinario assunto alle dipendenze dell’università quale docente o ricercatore.
Qualora l’iscritto nell’albo ordinario assuma tale qualifica, l’ordinamento ne consente il trasferimento nell’elenco speciale “annesso” all’albo. Si tratta, quindi, di un elenco “annesso” all’albo e da esso solo funzionalmente separato, il quale funge a dettagliare gli iscritti con il limitato patrocinio di cui all’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12. Pertanto, il passaggio dall’Albo all’elenco non richiede un formale procedimento di cancellazione e reiscrizione, fermo restando che – una volta trasferito nell’elenco speciale – il docente/ricercatore a tempo pieno potrà esercitare nei soli limiti consentiti dall’ordinamento universitario.
Con il secondo quesito, il COA di Forlì Cesena chiede di sapere se nell’elenco speciale possano essere iscritti anche i docenti e ricercatori universitari a tempo determinato, vale a dire coloro che siano assunti alle dipendenze dell’università con un contratto avente una precisa scadenza temporale. Fermo restando che – ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale – è necessario il formale inquadramento in ruolo e l’esercizio delle funzioni in regime di tempo pieno e considerato che le figure di ricercatori a tempo determinato previste dall’ordinamento godono di tale inquadramento, se ne desume che – finché perduri l’inquadramento come ricercatore a tempo determinato – questo debba essere iscritto nell’elenco speciale, ove intenda mantenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.

Consiglio nazionale forense, parere n. 59 del 25 novembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 25 Novembre 2024
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment