Il COA di Forlì Cesena chiede se un avvocato iscritto all’Albo Speciale quale dipendente di un Ente pubblico, possa “esercitare le proprie competenze in tema di avvio e gestione” di procedimenti disciplinari in danno di dipendenti dell’Ente, assumendo poi la difesa dell’Ente stesso nell’eventuale giudizio di impugnazione.

Il CNF ha già avuto modo di affermare – in linea con la consolidata giurisprudenza delle SS.UU. (nn. 19547/10, 28049/08, 14213/05, 5559/02,10367/98) – che gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia ed indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa (per tutte Sent. n. 114 del 22.7.15).
Dando per conosciuti e riscontrati dal COA gli elementi imprescindibili che hanno consentito l’iscrizione e la permanenza dell’avvocato nell’Elenco Speciale annesso all’Albo ex artt. 19 e 23 L. 247/12, giova ricordare come debbano sussistere le ulteriori “circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente, in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale” (Sent. CNF n.114/15 citata– conformi n. 158/12; n.133/09).
Ne deriva che l’avvocato-dipendente non può svolgere tali attività – di qualunque genere esse siano, ivi comprese quelle di natura disciplinare – nei confronti di altri dipendenti, tanto più che non sarebbe a ciò legittimato, essendo egli titolare della rappresentanza dell’Ente, solo nell’ambito del processo.
La difesa dell’Ente nella causa promossa dal dipendente che impugni la decisione assunta in suo danno – in sé considerata – non pone problemi in quanto, all’evidenza, tale incarico rientra nella funzione dell’Avvocato interno; come sopra precisato, è la “gestione” dell’attività amministrativa/disciplinare che ha dato origine all’azione giudiziale, che non gli compete, siccome estranea e contraria alle condizioni oggettive e soggettive che regolano la sua iscrizione ed il suo permanere nell’Elenco Speciale annesso all’Albo Avvocati.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 febbraio 2018, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 21 Febbraio 2018
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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