La commissione, al riguardo, osserva quanto segue.
Le convenzioni in argomento, qualora non comportino alcun onere finanziario in capo all’Ordine, sono da ritenersi rivolte ad esclusivo, potenziale beneficio degli iscritti, in capo ai quali ricadrebbe integralmente il costo del servizio richiesto. In quest’ottica, il Consiglio non sarebbe quindi tenuto ad indire una pubblica gara, potendosi limitare a chiedere a tutti i potenziali fornitori dei servizi richiesti, presenti nell’ambito della Provincia di competenza, un’offerta tariffaria ed una manifestazione di disponibilità a stipulare la relativa convenzione. In tal modo, la richiesta del Consiglio, ente pubblico non economico, non sarebbe viziata da preordinate manifestazioni di preferenza e l’iscritto manterrebbe piena discrezionalità di scelta.
Quanto al soggetto stipulante, si rileva, da ultimo, che la Commissione Pari Opportunità (C.P.O.) interna costituisce applicazione del dovere previsto in capo al Consiglio, ex art. 29, comma 1, lett. r), Legge n. 247/2012, di garantire l’attuazione dell’art. 51 della Costituzione. Le funzioni di rappresentanza nei confronti dei terzi, quindi, permangono integralmente in capo al Consiglio, fatte salve le previsioni che, con riferimento a specifici atti, potrebbero essere previste dalle norme regolamentari di funzionamento della commissione.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 22 marzo 2017, n. 21
Quesito n. 265, COA di Forlì Cesena
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 22 Marzo 2017- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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