La legge n. 247/12, all’art. 29, comma I, lett. L), contempla il potere di rendere pareri sulle liquidazioni dei compensi spettanti agli iscritti; il secondo periodo dell’art. 13, comma 9, L. cit., contempla le modalità per il rilascio del detto parere e specificatamente individua i soggetti cui compete l’attivazione del procedimento. La lettura di quest’ultima norma non pone in alcun dubbio che unico presupposto sia la “mancanza di accordo”, ma soprattutto che il soggetto abilitato a formulare la richiesta di parere sia solamente l’iscritto; in questo senso lascia propendere il dato testuale secondo cui “… su richiesta dell’iscritto può rilasciare un parere”. Il cliente, dunque, anche nel caso di mancanza di accordo non può rivolgere al Consiglio alcuna istanza volta a richiedere una pronuncia di congruità, rimanendo, pertanto, legittimato alla sola promozione di tentativo di conciliazione che, vale la pena ribadirlo anche in questa sede, non è condizione pregiudiziale all’espressione dell’eventuale parere di congruità.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 93
Quesito n. 295, COA di Forlì Cesena
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 93 del 25 Settembre 2013- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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