Il COA di Foggia formula quesito in merito all’incompatibilità – ex art. 18, lett. c) della legge n. 247/12 – tra svolgimento dell’attività professionale e assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa di capitali sprovvisto, per statuto, di alcun potere decisionale individuale.

Sul punto rileva – da ultimo – il parere n. 43/2023 – nel quale si legge che:

“Secondo il consolidato orientamento del CNF – tanto in sede giurisdizionale quanto in sede consultiva “L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdf in relazione alla previsione dell’art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l’avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense” (così, da ultimo, CNF, sent. n. 235/2022). Per una compiuta ricostruzione di tale orientamento e delle sue diverse fattispecie di applicazione, cfr. altresì il recente parere n. 51/2022 nonché i pareri n. 44/2022 e 45/2017.”

La risposta è resa nei medesimi termini.

Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 9 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 09 Ottobre 2024
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment