La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
Gli artt. 15 e 17 della legge professionale dettano le regole in riferimento alla tenuta ed aggiornamento degli albi, registri ed elenchi da parte dei singoli Consigli dell’Ordine.
In particolare, viene statuito che ciascun ordine deve provvedere, con cadenza biennale, alla pubblicazione a mezzo stampa degli albi ed elenchi in suo possesso nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, alla trasmissione dei predetti, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, per via telematica al CNF.
Fermo restando, quindi, l’obbligo dei Consigli dell’Ordine di trasmissione annuale al CNF degli albi, elenchi e registri aggiornati, ci si interroga circa l’ulteriore onere in capo ai COA di dover trasmettere e comunicare in modo tempestivo al CNF le delibere di cancellazione dagli stessi assunte, e ciò particolarmente per quel che concerne gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.
L’art. 17, comma 19, della L. 247/2012 statuisce espressamente che “divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione”.
Emerge, dunque, chiaramente che il Consiglio dell’Ordine, laddove adotti una delibera di cancellazione di un iscritto dall’albo o dagli elenchi e registri dallo stesso tenuti e curati, ha l’obbligo di darne comunicazione immediata al CNF nonché agli altri ordini territoriali.
Per quanto attiene all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ai sensi dell’art. 22 della l. 247/2012 e giusta la previsione di cui all’art. 35 della legge professionale, la tenuta e l’aggiornamento, ivi comprese le modalità di iscrizione e di cancellazione, del predetto albo sono espressamente attribuite al CNF che procede, altresì, annualmente alla revisione ed alla pubblicazione del predetto albo speciale.
In ragione di ciò, il COA è tenuto a comunicare immediatamente al CNF l’intervenuta cancellazione dall’albo onde evitare che un soggetto non più iscritto all’albo ordinario possa esercitare funzioni dinanzi alle giurisdizioni superiori nelle more dell’eventuale comunicazione annuale prevista dall’art. 15, comma 4, della legge professionale.
Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 17 Luglio 2015- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
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