Ritiene in particolare il COA richiedente che la posizione assunta in tale parere – vale a dire, che la previsione di cui all’articolo 7 (che attribuisce efficacia di titolo esecutivo all’opinamento reso dal Consiglio dell’Ordine) si applichi unicamente ai rapporti dell’avvocato con cosiddetti contraenti forti – vanifichi nella sostanza la portata della legge n. 49/2023 e contrasti:
a) con la circostanza che, in presenza di una convenzione, il COA non potrebbe procedere ad alcuna valutazione del suo contenuto;
b) con il fatto che, ove il professionista voglia far dichiarare la nullità della convenzione, debba rivolgersi all’autorità giudiziaria.
La risposta è resa nei termini seguenti.
Alla rimeditazione dell’orientamento già espresso osta il dettato normativo e, in particolare, dell’articolo 2 della legge n. 49/2023 che delimita expressis verbis l’ambito di applicazione della disciplina del cd. equo compenso, limitandone l’operatività alle seguenti ipotesi:
1) rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3;
2) ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, nelle ipotesi di cui al numero 1);
3) prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e di quelle rese in favore degli agenti della riscossione.
Dunque, è con riferimento a tali tipologie di rapporti che opera la disciplina speciale di cui all’articolo 7 la quale prevede che, in questi casi (e solo in questi casi), “il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
La stessa esistenza di una disciplina speciale, peraltro, consente di rispondere alle specifiche obiezioni sollevate dal COA di Firenze. Infatti, la facoltà del professionista di far valere l’eventuale nullità della convenzione resta ferma e non è in alcun modo intaccata dal regime speciale dell’opinamento. Allo stesso tempo, la possibilità di chiedere l’opinamento con gli effetti di cui all’articolo 7 costituisce una facoltà ulteriore assicurata al professionista per ottenere tutela rispetto a eventuali violazioni della disciplina dell’equo compenso; in questo quadro, la possibilità per il COA di valutare il contenuto della convenzione è implicata dalla stessa esistenza della disposizione speciale che – in parte qua – deroga, nel solo ambito di applicazione della legge n. 49/2023, all’articolo 13 della legge professionale forense e – in particolare – al suo comma 9 (che limita l’opinamento ai soli casi di “mancato accordo” tra avvocato e cliente).
Per ottenere l’obiettivo di farne un istituto generale, bisogna attendere l’intervento legislativo, ad esempio con l’approvazione del disegno di legge presentato al Senato nel mese di ottobre 2023 – successivamente all’entrata in vigore della detta legge – e intitolato “Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali”, finalizzato – per l’appunto – ad “estendere l’apprezzabile misura disposta recentemente nella cosiddetta «legge sull’equo compenso» (legge 21 aprile 2023, n.49) che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione (come disposto dall’articolo 2 della predetta legge), anche secondo il recente orientamento del Consiglio nazionale forense (parere n.24 del 24 giugno 2023)”. Il disegno di legge si propone infatti di premettere all’art. 7 della legge n. 49/2023 la seguente frase: «Anche al di fuori dell’ambito di applicazione della presente legge,» e ciò al precipuo fine di estendere l’ambito di applicazione del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo a tutti i rapporti tra professionisti e cliente, senza alcuna limitazione in merito alle qualità dei clienti rientranti nella categoria dei c.d. clienti forti.
In assenza di un intervento legislativo l’orientamento espresso nel parere n. 24/2023 non può che essere confermato.
Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 21 febbraio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 21 Febbraio 2024- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
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