L’intervento normativo che ha interessato da ultimo la norma richiamata nel quesito ha riguardato – per quel che qui rileva – unicamente la previsione della possibilità di applicare una sanzione in capo all’iscritto che non comunichi il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza. Tale sanzione – di carattere amministrativo – consiste nella sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e può essere applicata a seguito di diffida all’iscritto da parte dell’Ordine medesimo.
Le rimanenti previsioni – obbligo di comunicazione del domicilio digitale, istituzione dell’elenco riservato e sanzione nei confronti di Ordini e collegi – sono rimaste invariate.
Tutte le richiamate previsioni coincidono, per quel che qui rileva e ai fini specifici della risposta al quesito, con obblighi e sanzioni già autonomamente previste per gli iscritti e per i Consigli dell’Ordine degli Avvocati. Tanto vale per quel che riguarda gli obblighi di comunicazione del domicilio digitale e di conferimento del medesimo in apposito registro; tanto vale per la sanzione della sospensione, prevista dall’articolo 21 della legge professionale forense in relazione al mancato possesso dei requisiti per l’esercizio effettivo e continuativo dell’attività professionali, tra i quali è annoverato, ai sensi dell’articolo 2 del DM n. 47/2016 anche il possesso e la comunicazione al COA di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 3 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 03 Febbraio 2021- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera (quesito)
0 Comment