Non sussistono ragioni per discostarsi da quanto ritenuto da questo Consiglio con il proprio parere 22 febbraio 2017, n. 14, a mente del quale “la possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell’art. 40 della L. 247/2012, nonché dall’art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni”.
In questi termini è reso il parere.
Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 23 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 23 Ottobre 2020- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
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