Il COA di Ferrara formula un quesito in merito alla compatibilità tra abilitazione al patrocinio sostitutivo e svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte del praticante. In particolare, si chiede di sapere se l’autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro subordinato – prevista in via generale per il praticante dall’articolo 41, comma 4, legge n. 247/12 – si applichi anche al caso di abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui al comma 12 del medesimo articolo.

Non sussistono ragioni per discostarsi da quanto ritenuto da questo Consiglio con il proprio parere 22 febbraio 2017, n. 14, a mente del quale “la possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell’art. 40 della L. 247/2012, nonché dall’art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni”.
In questi termini è reso il parere.

Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 23 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 23 Ottobre 2020
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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