La natura di associazione non riconosciuta e il carattere non commerciale dell’ente – quale si evince dal quesito – consentono di escludere che si verta in una delle ipotesi di incompatibilità previste dall’articolo 18 della legge n. 247/12 e di ritenere che possa invece rientrarsi, in particolare, nell’eccezione prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 18 con riferimento alle attività di carattere culturale.
Resta fermo, per rispondere a ulteriore quesito del COA, che nell’esercizio di tali attività l’avvocato dovrà comunque aver cura di porre in essere tutte le dovute cautele funzionali ad assicurare il rispetto – pur in attività non formalmente rientrante nell’esercizio della professione – dei canoni deontologici rilevanti. Ad esempio, l’attività svolta per l’Associazione e le forme della sua eventuale pubblicizzazione non debbono assumere i contorni di una forma surrettizia di pubblicità professionale, o di violazione del divieto di accaparramento di clientela.
Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 13 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 13 Marzo 2025- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
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