Il COA di Ferrara chiede di sapere se l’invio di una comunicazione a terzi da parte di un avvocato, consistente in un biglietto dove si invita il destinatario a prendere contatto con lo studio senza alcuna ulteriore precisazione relativa sia al soggetto che ha incaricato il legale, sia all’oggetto dell’incontro, risulti conforme a quelle regole di correttezza e trasparenza che l’avvocato deve osservare nell’esercizio della professione.

Non emerge anzitutto, dal tenore del quesito, se la persona a cui il biglietto è indirizzato sia assistita o meno da un collega: si avverte che, in tal caso, sarebbe applicabile l’articolo 41 del Codice deontologica.
Diversamente – e in disparte ogni considerazione sul carattere poco elegante, e forse anche lacunoso e poco utile – della comunicazione, non si ravvisano profili di diretta rilevanza sul piano deontologico.

Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 20 Dicembre 2022
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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