Risulta dalla formulazione del quesito – testualmente – che l’avvocato nominato dirigente dell’ufficio interaziendale sarebbe chiamato a gestire gli affari legali di entrambe le aziende, ivi compresa l’assistenza stragiudiziale e la difesa in giudizio. Ne consegue che verrebbe meno il requisito – previsto dall’articolo 23 della legge n. 247/12 per l’iscrizione nell’elenco speciale – della adibizione alla “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”.
Come già ritenuto nel parere n. 37/2022 – consultabile sul sito www.codicedeontologico-cnf.it e al quale si rinvia – nel caso di specie non vi sarebbe più titolo per l’iscrizione, ferma restando la valutazione discrezionale del COA sulle concrete circostanze della fattispecie.
Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 16 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 16 Giugno 2025- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
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