Il COA di Fermo formula quesito in merito alla condizione dell’avvocato assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo. Chiede di sapere, in particolare, se l’assunzione determini la cancellazione ovvero la sospensione dall’esercizio della professione.

La risposta al quesito è desumibile, oltre che dalla chiara formulazione dell’articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80/2021 (come introdotto dall’articolo 17, comma 2, del d.l. n. 33/2022), dal parere n. 27/2022 del Consiglio nazionale forense, i quali chiariscono che l’assunzione alle dipendenze dell’ufficio per il processo sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica.

Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 17 ottobre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 17 Ottobre 2023
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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