Il COA di Fermo chiede se, nel vigore delle tariffe di cui al D.M. 127/2004, il compenso del “domiciliatario” che, su istruzioni del “dominus”, abbia partecipato alle varie udienze della causa, verbalizzando secondo le istruzioni ricevute, debba comprendere i “diritti” relativi all’esame degli atti delle parti, della CTU depositata e dei provvedimenti del Giudice, oltre che agli onorari per la partecipazione alle udienze che lo prevedevano.

Il COA, sintetizza il proprio quesito nei seguenti termini: “In sostanza, si chiede se si debba comunque, nella determinazione dei diritti a carico” (rectius: a favore) “del domiciliatario, tenere conto del coinvolgimento concreto di quest’ultimo nella attività di difesa del cliente e del suo concreto svolgimento della difesa.”
Con nota successiva, il COA ha chiarito il proprio quesito che può quindi essere sintetizzato come segue: nel vigore del D.M. 127/2004, competono gli onorari di udienza – se ed in quanto previsti dalla relativa Tabella A – al “domiciliatario” che abbia assunto la veste di “sostituto processuale del dominus” e si sia limitato a riportare a verbale le deduzioni che gli provenivano dal dominus stesso? (si cita, a titolo esemplificativo e per dare concretezza al quesito,, la partecipazione alle udienze di cui agli artt. 180, 183, 184 c.p.c. con il giuramento del CTU, mentre si esclude dal novero delle attività, la partecipazione ad udienza di prove.)
Il quesito rappresenta una fattispecie nell’ambito della quale il “dominus” è l’unico difensore della parte, munito del necessario mandato, mentre il “domiciliatario” è il collega al quale il “dominus” si è rivolto al fine di essere sostituito in una delle udienze citate a titolo esemplificativo, ma senza essere stato nominato, a sua volta, difensore della parte in forza di delega congiunta o disgiunta proveniente dal cliente (in sintesi si tratta della fattispecie oggi regolata dall’ultimo cpv del comma 2° dell’art. 14 L. 247/12 ove si precisa che l’incarico da avvocato a sostituto può essere anche verbale, a differenza di quanto previsto dall’art. 9 R.D.L.1578/1933 che imponeva la forma scritta).
In tale fattispecie, la Commissione ritiene che al “domiciliatario” competano i diritti di udienza previsti dalla Tabella B della tariffa citata, ma non gli onorari per una attività svolta in assenza di qualsiasi autonomia professionale, riconducibile esclusivamente alla esistenza di un mandato da parte del cliente.
L’art. 7 del D.M. 127/2004 prevedeva che “nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata”; a contrariis si deve dedurre che ove non esista procura ad litem, il sostituto processuale che riceva un incarico dall’unico difensore, non maturi alcun compenso nei confronti del cliente, ma esclusivamente nei confronti del collega che ha sostituito all’udienza e, ciò che rileva ai fini del quesito, limitatamente all’attività effettivamente e sostanzialmente svolta.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 21 settembre 2016, n. 88

Quesito n. 199, COA di Fermo

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 88 del 21 Settembre 2016
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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