Può essere richiamato, in merito, il parere 72/2017.
Nel primo, si è ritenuto che l’incarico di Curatore speciale del minore – alla luce della prevalenza della funzione sociale e solidaristica del medesimo – non rientri nel novero degli incarichi giudiziari preclusi per effetto dell’articolo 28 della legge n. 247/12 e che, pertanto, il Consigliere dell’Ordine possa assumere detto incarico “a condizione tuttavia che l’incarico mantenga i requisiti di non remunerabilità”.
Ne consegue che l’incarico debba essere svolto a titolo gratuito e che, di conseguenza, nemmeno possa presentarsi istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 20 Dicembre 2022- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera (quesito)
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