Il COA di Fermo chiede di sapere se lo svolgimento dell’attività di avvocato di ente pubblico sia compatibile con il contemporaneo svolgimento dell’attività di funzionario responsabile della riscossione, figura introdotta con l’articolo 1, comma 793, della legge n. 160/2019.

Ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 247/12, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici è richiesto che all’avvocato sia attribuita – in condizioni di autonomia e indipendenza, e nell’ambito di un ufficio legale stabilmente costituito – la trattazione in via esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente.
Il contemporaneo svolgimento dell’attività di funzionario responsabile della riscossione adibirebbe l’avvocato ad altro ufficio per l’esercizio di una attività non assimilabile alla trattazione degli affari legali dell’ente, rescindendo così il legame stabile e continuativo con l’ufficio legale e determinando il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12, a tacere degli eventuali profili di conflitto derivanti dall’eventuale seguito contenzioso dell’attività di riscossione.
In linea con quanto ribadito, da ultimo, nel parere 21 febbraio 2018, n. 3 (che può essere consultato a questo link: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=37763), al quesito deve pertanto darsi risposta negativa.

Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 23 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 23 Ottobre 2020
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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