Al quesito n. 2) non può darsi risposta, trattandosi di questione interpretativa della legge n. 146/1990, di competenza di altra autorità, ed in particolare della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. In termini generali si può osservare che la sicurezza di chi lavora è una delle due motivazioni (l’altra è la difesa dell’ordine costituzionale) che consentono la proclamazione di scioperi senza rispettare i preavvisi minimi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (o comunque dalla regolazione di settore).
Quanto al quesito n. 1), si osserva che la questione relativa alla possibilità di svolgere assemblee di iscritti tramite modalità da remoto si è posta recentemente in relazione all’approvazione dei bilanci degli Ordini. Non si può che ribadire che, in assenza di una specifica disciplina abilitante, allo stato non può ritenersi consentito svolgere l’assemblea degli iscritti secondo tale modalità. Proprio per ovviare a tale lacuna sono in discussione in Senato, nell’ambito del procedimento di conversione dei cd. decreti “Ristori”, specifiche proposte emendative rivolte all’introduzione di una norma speciale e temporanea che consenta tali modalità di svolgimento con specifico riferimento alle assemblee per l’approvazione dei bilanci. Ove norme del genere dovessero essere approvate dal legislatore, costituirebbero una importante innovazione che ne consentirebbe probabilmente anche un’applicazione analogica per casi simili, quali ad esempio quello che occupa il coa di Enna. In assenza di norme del genere non è ovviamente possibile allo stato fornire indicazioni circa le modalità di tenuta dell’assemblea.
Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 3 dicembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 03 Dicembre 2020- Consiglio territoriale: COA Enna, delibera (quesito)
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