Il COA di Cremona chiede di sapere se debba ritenersi assoggettato al pagamento delle quote di iscrizione l’avvocato che – già iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di ente pubblico – chieda la cancellazione volontaria dall’elenco solo a due anni di distanza dall’avvenuto pensionamento.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Premesso che – come ovvio – l’obbligo di corrispondere il pagamento delle quote discende dal solo fatto dell’iscrizione nell’Albo o in un Elenco, rileva nel caso di specie l’orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 53/2001 (https://codicedeontologico-cnf.it/il-quesito-della-cassa-nazionale-di-previdenza-e-assistenza-forense-servizio-iscrizioni-e-contributi-concerne-la-decorrenza-degli-effetti-dei-provvedimenti-di-cancellazione-dallalbo-e-la-c/) e recentemente ribadito dal parere n. 41/2022.
Alla stregua di tali pareri, quando il provvedimento di cancellazione discenda da una istanza dell’iscritto questi vanta, nei confronti del COA, una posizione di carattere pretensivo “derivando dalla cancellazione” – si legge nel richiamato parere n. 53/2001 – “un effetto favorevole per l’interessato, quale il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale”. In tal caso, si può ritenere ammessa una disponibilità – da parte del COA – degli effetti della delibera di cancellazione, il cui termine di decorrenza può essere discrezionalmente fissato dal COA stesso (ordinariamente, alla data dell’istanza di cancellazione ma con possibilità di provvedere diversamente), nel rispetto dei canoni di ragionevolezza al fine di evitare ipotesi di eccesso di potere o anche effetti pregiudizievoli nei confronti di terzi. Valuti pertanto il COA – alla luce del parere n. 53/2001 – se sussistano nel caso di specie i presupposti per far retroagire discrezionalmente la decorrenza del provvedimento di cancellazione al momento del pensionamento dell’iscritto, specie considerando che – a partire da quel momento – questi ha perso il titolo per essere iscritto nell’elenco speciale e, di fatto, non ha più esercitato l’attività professionale.

Consiglio nazionale forense, parere n. 9 del 13 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 13 Marzo 2025
- Consiglio territoriale: COA Cremona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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