Il COA di Cosenza chiede di sapere se l’avvocato sia tenuto ad assolvere agli adempimenti antiriciclaggio qualora, nel corso di un giudizio, le parti sottoscrivano una transazione per importo superiore ad Euro 15.000,00 di cui viene dato atto a verbale, ma senza che lo stesso sia prodotto in giudizio e posto al vaglio del Giudice.

Da un punto di vista normativo, occorre richiamare l’art. 3, comma 4, lettera c) del d. lgs. 231/2007 ss.mm. che disciplina i casi in cui gli avvocati sono soggetti obbligati a svolgere gli adempimenti antiriciclaggio, oltre all’art. 11, comma 2 del medesimo decreto che demanda agli organismi di autoregolamentazione – quale è il CNF – l’elaborazione e l’aggiornamento di regole tecniche.
Le Regole Tecniche elaborate da questo Consiglio e adottate con Delibera del 20 settembre 2019 precisano ulteriormente le operazioni incluse nell’elenco di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) d. lgs. 231/2007. In particolare, la Regola Tecnica n. 2 prevede espressamente che: “Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, (…), non rientrano tra le operazioni di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:

  • (…);
  • l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni; (…)”.

In ragione di tutto quanto sopra descritto, l’operazione come descritta nel Quesito non appare riconducibile alle operazioni per cui l’avvocato è soggetto agli obblighi antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007 ss.mm.

Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 9 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 09 Ottobre 2024
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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