Da un punto di vista normativo, occorre richiamare l’art. 3, comma 4, lettera c) del d. lgs. 231/2007 ss.mm. che disciplina i casi in cui gli avvocati sono soggetti obbligati a svolgere gli adempimenti antiriciclaggio, oltre all’art. 11, comma 2 del medesimo decreto che demanda agli organismi di autoregolamentazione – quale è il CNF – l’elaborazione e l’aggiornamento di regole tecniche.
Le Regole Tecniche elaborate da questo Consiglio e adottate con Delibera del 20 settembre 2019 precisano ulteriormente le operazioni incluse nell’elenco di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) d. lgs. 231/2007. In particolare, la Regola Tecnica n. 2 prevede espressamente che: “Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, (…), non rientrano tra le operazioni di cui all’art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:
- (…);
- l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, n. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni; (…)”.
In ragione di tutto quanto sopra descritto, l’operazione come descritta nel Quesito non appare riconducibile alle operazioni per cui l’avvocato è soggetto agli obblighi antiriciclaggio di cui al d. lgs. 231/2007 ss.mm.
Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 09 Ottobre 2024- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera (quesito)
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