Il COA di Chieti ha formulato quesito in merito alla possibilità di considerare, ai fini dell’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio, l’attività svolta in qualità di V.P.O. o G.O.T.

La Commissione ha richiesto, sul punto, il parere della Commissione Difese d’ufficio, al quale interamente si riporta.
La risposta è pertanto resa nei seguenti termini.
La Commissione ritiene che la base normativa conferente (d. lgs. 31.01.2015, n. 6) non autorizza ad estendere i requisiti stabiliti legislativamente ed in presenza dei quali l’avvocato istante può essere inserito nelle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio.
Nello specifico, l’art. 1 del decreto legislativo 31.01.2015, n. 6 nonché l’art. 1, comma 2 e 3 del Regolamento CNF per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio stabiliscono che per essere inserito nell’elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio il richiedente avvocato deve dimostrare
– di aver partecipato ad un corso un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale, della durata di almeno 90 ore, organizzato a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dal COA di appartenenza ovvero dalla Camera penale territoriale ovvero dall’Unione Camere Penali Italiane con relativo superamento dell’esame finale;
– di aver partecipato ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale, nell’anno solare precedente la richiesta, e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.
Non rileva, dunque, la dimostrazione di diversi requisiti quali l’anzianità di iscrizione nell’albo degli avvocati ovvero lo svolgimento di attività quale Vice Procuratore Onorario non previsti dalle norme de quibus né dunque valutabili.

Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere del 19 ottobre 2016, n. 95

Quesito n. 118, COA di Chieti

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 95 del 19 Ottobre 2017
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment