Con riferimento al primo quesito, si osserva che la pattuizione del compenso in percentuale sul valore dell’affare è prevista dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 247/12, fermo restando il divieto del patto di quota lite di cui al successivo comma 4.
Parimenti può ritenersi ricompresa nell’ambito della libertà di pattuizione del compenso l’ipotesi prospettata nel secondo quesito. In tal caso, tuttavia, è necessaria una valutazione particolarmente attenta del rispetto di almeno due dei limiti esterni di tale sfera di libertà e, in particolare della disciplina recata dall’articolo 13-bis con riguardo a clausole vessatorie e rispetto del principio dell’equo compenso – ove beninteso ne ricorrano i presupposti, a partire dalla qualificazione del cliente – nonché del rispetto del divieto del patto di quota lite di cui all’articolo 13, comma 4, della legge n. 247/12.
Con riferimento infine al terzo quesito, si può rinviare al parere 17/2022, reperibile sul sito www.codicedeontologico-cnf.it, che ha ritenuto persista la possibilità di pattuire “maggiorazioni” sul compenso a titolo di palmario.
Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 57
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 20 Dicembre 2022- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
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