Il COA di Chieti chiede di sapere se l’avvocato stabilito possa essere ammesso all’autenticazione delle sottoscrizioni prevista dalla legislazione elettorale.

L’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 – come modificato dall’articolo 16-bis del d.l. n. 76/2020 – ammette all’autenticazione delle sottoscrizioni elettorali gli “avvocati iscritti all’albo” che abbiano comunicato la propria disponibilità all’Ordine di appartenenza.
Anche a tacere della circostanza – meramente formale – che gli avvocati stabiliti sono iscritti in una sezione speciale dell’albo, l’attività in parola rientra tra le attività tipiche dell’avvocato e, pertanto, la possibilità del suo esercizio non può essere estesa all’avvocato stabilito che, come noto, gode di un limitato diritto all’esercizio della professione e sempre subordinatamente all’intesa con un avvocato italiano.

Consiglio nazionale forense, parere n. 7 del 13 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 13 Marzo 2025
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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