Il COA di Chieti chiede di sapere se l’avvocato possa rendere testimonianza sui soli fatti accaduti durante una stipula di atti societari, conosciuti nella veste di mero procuratore ad negotia, non inerenti all’attività professionale difensiva ma consulenziale.

La fattispecie oggetto del quesito è disciplinata dall’articolo 51, comma 1 del Codice deontologico, a mente del quale “L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”.
Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto, in via di principio deve essere valutata la concreta portata del principio nel caso in esame, specie con riguardo al tipo di attività prestata dall’avvocato in sede di stipula e al nesso tra tale attività e il giudizio successivamente instaurato. La formulazione del quesito – unitamente alla sua natura deontologica (come tale suscettibile di seguito in sede giurisdizionale) – non consentono ulteriori considerazioni nel merito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 8 del 27 gennaio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 27 Gennaio 2026
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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