Il primo e il terzo quesito attengono alla possibilità di cancellare o dare il nulla osta al trasferimento dell’avvocato stabilito nel caso di pendenza di procedimenti disciplinari. Sul punto, si rinvia – in analogia – a quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza domestica in materia di deroghe al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, a mente della quale: “Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012)” (in massima).
Il secondo quesito attiene alla possibilità di procedere alla dispensa dalla prova attitudinale con successiva integrazione nell’Albo dell’avvocato stabilito, in caso di pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico. Sul punto, il CNF si è pronunciato con il parere n. 62/2015, consultabile al seguente indirizzo: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=68816, al quale pertanto si rinvia.
Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 23 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 23 Ottobre 2020- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera (quesito)
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