Dal quesito non si evince a quale titolo il dipendente dal Miur sia stato iscritto nell’Albo degli Avvocati. A tale riguardo, si ricorda che l’iscrizione nell’Albo è, di regola, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato. In deroga a tale principio, l’articolo 19, comma 1, della legge n. 247/12 dispone che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”.
Fatta questa premessa, si osserva che – sul piano meramente formale – il comando presso altra amministrazione non determina il venir meno del rapporto con l’amministrazione che dispone il comando. Dunque, muovendosi sul medesimo piano, dovrebbe ritenersi che persista anche in questo caso l’operatività della deroga di cui all’art. 19, comma 1. Purtuttavia, anche in considerazione dell’eccezionalità della predetta deroga, si ritiene residui lo spazio per un discrezionale apprezzamento del COA sulla compatibilità tra le funzioni concretamente svolte dal comandato e lo svolgimento della professione forense, in relazione all’operatività del divieto generale di cui all’art. 18, lett. d) della legge n. 247/12.
Consiglio nazionale forense, parere n. 45 del 20 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 45 del 20 Ottobre 2019- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera (quesito)
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