Il COA di Campobasso formula quesito in merito alla commisurazione del compenso. In particolare, chiede di sapere “se, ove una causa civile si vinca (anche parzialmente) e vengano, per effetto di tale vittoria, incassate concretamente dal cliente, anche in base ad attivazione di procedimento di esecuzione forzata, tutte o soltanto una parte delle somme di denaro dovutegli dalla controparte in base alla sentenza, il cliente stesso debba/possa pagare al proprio avvocato, in aggiunta ai compensi pattuiti per iscritto in base ai parametri ministeriali per il giudizio di cognizione e di esecuzione, un ulteriore e suppletivo compenso straordinario sempre pattuito per iscritto a titolo di palmario pari ad una percentuale prestabilita sulle somme che vengano incassate dal cliente e rappresentino il risultato effettivamente conseguito”.

La formulazione dell’articolo 13 della legge n. 247/12 è chiara nel far salva l’autonomia delle parti in merito alla commisurazione e ai criteri di determinazione del compenso. In particolare, l’articolo 13, comma 3 prevede che “la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. Si ritiene pertanto che, fermo restando il divieto del patto di quota lite (cfr. articolo 13, comma 4), determinare il compenso prevedendo anche la possibilità di maggiorazioni a titolo di palmario rientri nell’ambito delle possibilità consentite dalla disposizione richiamata.

Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 4 febbraio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 04 Febbraio 2022
- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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