La Commissione ha richiesto orientamenti in merito alla Commissione difesa d’ufficio, alle cui conclusioni si riporta, rendendo risposta nei termini seguenti.
Con riferimento al termine di presentazione della domanda volta all’ottenimento della permanenza nell’elenco, il termine entro il quale l’iscritto dovrà comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento CNF, è stata individuata nel 31.12.2016
Per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento CNF, l’iscritto già inserito potrà presentare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 fermo restando che il COA potrà adeguatamente verificare quanto autocertificato dall’istante.
Il termine biennale di cui all’art. 9, comma 3 regolamento CNF si applica anche agli avvocati già inseriti nell’elenco nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 d. lgs. 6/2015 ad eccezione delle richieste di cancellazione volontaria per cui non è necessario attendere il biennio.
Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere del 19 ottobre 2016, n. 96
Quesito n. 119, COA di Cagliari
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 96 del 19 Ottobre 2017- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera (quesito)
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