La risposta è resa nei termini seguenti.
Elemento costitutivo per l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12 è l’adibizione esclusiva del dipendente pubblico in possesso del titolo di avvocato alla trattazione degli affari legali dell’ente mediante suo inquadramento stabile e altrettanto esclusivo nell’ufficio legale dell’ente pubblico, alle condizioni e con le caratteristiche previste dal medesimo articolo 23.
Ne consegue che, al venir meno delle condizioni che giustificano l’iscrizione, l’avvocato debba essere cancellato dall’elenco. Nella fattispecie di cui al quesito, la decorrenza degli effetti della cancellazione può essere modulata in relazione alle circostanze del caso concreto. In particolare, il Consiglio dell’ordine potrebbe modulare la decorrenza degli effetti della cancellazione (cfr. parere n. 53/2001), per evitare di pregiudicare il diritto di difesa dell’Ente assistito dall’Avvocato in questione, e quindi disporre la decorrenza della cancellazione con effetti a far data dal ricevimento dell’ultima notifica o comunicazione ricevuta dall’avvocato dagli uffici giudiziari in relazione a procedimenti nei quali questi patrocinava in difesa dell’Ente pubblico.
Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 12 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 12 Maggio 2025- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera (quesito)
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