L’articolo 3, comma 3 della legge n. 51/2025 prevede, in via transitoria, che i magistrati onorari confermati che non abbiano ancora esercitato l’opzione per il regime di esclusività di cui al comma 6 dell’articolo 29 del d.lgs. n. 116/2017, possano, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l’opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
L’articolo 29 del d.lgs. n. 116/2017 – cui l’articolo 3, comma 3 della legge n. 51/2025 rinvia – ha istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio. In particolare, i commi 6 e 9 dell’articolo 29 prevedono che i magistrati onorari in servizio inclusi nel predetto ruolo possano esercitare l’opzione di esclusività. L’esercizio di tale opzione comporta l’insorgere delle incompatibilità di funzioni previste dall’articolo 16 dell’ordinamento giudiziario per i magistrati in servizio e, quindi, l’incompatibilità con lo svolgimento di qualunque ulteriore attività lavorativa. Deve per tanto dedursene che il magistrato onorario ormai in servizio che opti per il regime di esclusività non possa contemporaneamente rimanere iscritto nell’albo degli avvocati; né tale causa di incompatibilità può essere superata mediante l’esercizio della sospensione volontaria, in quanto – per orientamento consolidato del CNF – la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo, ma restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità (pareri 7/2024, 36/2022).
Consiglio nazionale forense, parere n. 44 del 25 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 44 del 25 Luglio 2025- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera (quesito)
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