Si segnala che il CNF è intervenuto in proposito sul testo del Reg. All’art. 13 co 1 lett. d) prevedendo che la partecipazione Consigli Distrettuali di Disciplina sia valutabile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua, così come la partecipazione a gruppi di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonchè la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari. La quantificazione dei crediti attribuibili è stabilita dall’art. 20 co 3 lett. d) in ragione di un massimo di 10 c.f. all’anno.
La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, tuttavia, ragionevolmente, il principio può ritenersi applicabile alle annualità pregresse in virtù dell’assimilabilità della partecipazione ai Consigli Distrettuali di Disciplina alla partecipazione alle Commissioni Consiliari, già disciplinata nella precedente versione del regolamento.
Conforta, al riguardo, il parere espresso da questa Commissione su quesito del COA di Parma, in epoca antecedente la novella dell’art. 13 reg. 6/2014, che qui in calce si riporta.
Le cause di esonero dall’obbligo formativo sono espressamente individuate nell’art. 15 del Regolamento n. 6/2014 che per quanto riguarda quelle connesse all’esercizio di una funzione, si limita a riprendere il dettato legislativo di cui all’art. 11 comma 2 L. 241/2012 e dunque a individuare i componenti di organi con funzioni legislative e quelli del Parlamento europeo, i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
Non sono previsti esoneri per coloro che svolgono funzioni anche istituzionali come i componenti il C.N.F., i componenti i C.O.A., od i componenti i C.D.D., né è individuabile una possibile estensione basata su criteri di interpretazione analogica.
Deve dunque escludersi che la carica di componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina comporti l’esonero dagli obblighi di formazione continua.
Se invece non si considera la funzione in sé e per sé bensì l’attività svolta a causa della funzione, è possibile valutare tale attività sotto il profilo dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
Il principio della libertà di formazione che informa il regolamento 6/2014 legittima appieno questo passaggio e la norma di riferimento, per il caso di cui al quesito, si rinviene nell’art. 13 lett. d) , per cui l’attività svolta dal Consigliere distrettuale di Disciplina si inquadra nella fattispecie di partecipazione ad una commissione consiliare avente carattere distrettuale.
Al fine della quantificazione dei crediti formativi da attribuirsi, vale conseguentemente l’indicazione di cui all’art. 20 comma 3 lett. d) che fissa il limite massimo annuo in 10 crediti formativi per la partecipazione a commissioni consiliari.
Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 100 del 25 Ottobre 2017- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera (quesito)
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