Il COA di Brindisi formula quesito in merito all’operatività del divieto di testimoniare, di cui all’articolo 51 del Codice deontologico, nel caso di un avvocato che – ancora difensore della società datrice di lavoro – sia chiamato a testimoniare nel procedimento giudiziario relativo al licenziamento di una dipendente, anche nel caso in cui non conosca i capitoli di prova.

Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto in via di principio si ritiene che al quesito debba essere data risposta nel senso dell’obbligo di astenersi dal testimoniare, considerato il chiaro disposto dell’articolo 51 del Codice deontologico.

Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 12 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 22 del 12 Maggio 2025
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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