L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 23 della legge professionale forense è consentita agli avvocati “ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”. Il comma 2 del medesimo articolo 23 dispone che “Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.
Dalle disposizioni richiamate si evince che – per poter essere iscritto – l’avvocato dipendente di ente pubblico debba occuparsi in via esclusiva e stabile della trattazione degli affari legali dell’ente. L’assunzione contestuale di qualifica dirigenziale presso altro Settore del medesimo ente fa venire senz’altro meno il vincolo di esclusività alla trattazione degli affari legali. Quanto all’assunzione della qualifica di componente del Comitato di gestione, non è possibile dedurre dal quesito se tale attività venga svolta nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico – eventualità che pure farebbe venir meno il vincolo di esclusività – o se invece tale carica sia rivestita ad altro titolo.
Alla luce del consolidato orientamento del CNF (si v. tra i molti i pareri nn. 30/2023, 3/2023, 37/2022, 42/2020, 53/2020, tutti reperibili all’indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it), deve comunque escludersi la possibilità per l’avvocato iscritto nell’elenco speciale di svolgere – nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza – di attività diverse da quelle contemplate dall’articolo 23 della legge n. 247/2012.
Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 21 febbraio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 21 Febbraio 2024- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera (quesito)
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