Il COA di Bolzano chiede un parere su due distinti quesiti: 1.- Se e quale titolo possa utilizzare un soggetto già iscritto al soppresso Albo dei Procuratori Legali cancellato a domanda con delibera del 1984; 2.- Se lo stesso possa chiedere la iscrizione all’Albo degli Avvocati e a quali condizioni.

La Commissione, dopo ampia discussione, sul primo quesito rileva che con la soppressione dell’Albo dei Procuratori Legali è venuta meno l’esistenza di quella professione e conseguentemente la potestà di usare il relativo titolo in ambito professionale o comunque lavorativo (questo a tutela dell’affidamento dei terzi): potendosi ammettere naturalmente che, in altro campo che non quello dell’utilizzo professionale diretto, possa indicarsi il fatto storico che una persona sia stata in passato iscritta a quel soppresso albo professionale (es. menzione su di un curriculum vitae, ecc.).
Quanto al secondo quesito, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che il regime giuridico dei procuratori legali, il cui albo è stato soppresso ad opera della legge 24 febbraio 1997, n. 27, da questa stessa è regolato. In particolare, all’art. 2 si prevede il passaggio d’ufficio all’albo degli avvocati e l’acquisto del titolo di “avvocato” da parte di coloro che risultassero iscritti tra i procuratori legali alla data di entrata in vigore della legge, il giorno 28 febbraio 1997. Chi non si sia trovato in questa condizione non ha mai acquisito la qualità di avvocato: conseguentemente, volendo accedere all’albo degli avvocati, si dovrà compiere il periodo di tirocinio attualmente previsto dalla legge e superare l’esame di Stato per l’accesso alla professione.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 63 del 24 Ottobre 2018
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment