L’articolo 16, comma 7 del d. lgs. 185/2008 prevede l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale in capo ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi. Tali sono anche gli avvocati iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 15, comma 1, lett. d) e anche a loro è esteso, pertanto, il ridetto obbligo. Sul punto si rinvia, ad ogni buon conto, ai pareri 2/21, 10/21 e 12/21, tutti reperibili sul sito www.codicedeontologico-cnf.it.
Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 08 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
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