Il COA di Bolzano chiede di sapere se l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale, di cui all’articolo articolo 16, commi 7 e 7-bis del d. lgs. n. 185/2008 (come modificato da ultimo dall’articolo 37, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) si estenda anche agli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno di cui all’art. 15, co. 1, lett. d) l. 247/2012.

L’articolo 16, comma 7 del d. lgs. 185/2008 prevede l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale in capo ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi. Tali sono anche gli avvocati iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 15, comma 1, lett. d) e anche a loro è esteso, pertanto, il ridetto obbligo. Sul punto si rinvia, ad ogni buon conto, ai pareri 2/21, 10/21 e 12/21, tutti reperibili sul sito www.codicedeontologico-cnf.it.

Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 8 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 08 Luglio 2021
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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